“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

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“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

Accordi Nazionali Credito

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Accordi Nazionali Credito

Verbale d’accordo rinnovo parte economica CCNL e parti rimaste in sospeso

tra

– l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

– la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)

– la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI);

– la Federazione Nazionale del Personale dell’area Direttiva del Credito (FEDERDIRIGENTICREDITO);

– la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL);

– la Federazione Italiana Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL);

– il Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (SINFUB);

– la UIL Credito e Assicurazioni (UIL C.A.);

premesso che:

• il ccnl 11 luglio 1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti dalle Aziende di credito finanziarie e strumentali, È scaduto il 31 dicembre 2001, per effetto degli atti di disdetta del 28 settembre 2001;

• le Parti stipulanti si danno atto della perdurante validità del metodo della concertazione utilizzato per la stipulazione del Protocollo del 4 giugno 1997 e dell’Accordo quadro del 28 febbraio 1998, nel rispetto dei quali È stato sottoscritto il contratto collettivo 11luglio 1999;

• il predetto contratto È stato caratterizzato da importanti innovazioni normative, che hanno determinato, in taluni casi, difficoltà di interpretazione e conseguenti problemi applicativi, in particolare per la disciplina dei quadri direttivi e della banca delle ore;

• nell’ambito degli impegni tra le Parti, si era convenuto di affrontare alcuni importanti temi che finora non È stato possibile definire;

• il sistema di relazioni sindacali, motore del complessivo disegno contrattuale, va rafforzato; a tal fine le Parti condividono di ridefinire un nuovo protocollo sulle prospettive del settore, che costituisca la comune base di riferimento per realizzare uno sviluppo delle imprese bancarie socialmente sostenibile e compatibile;

• le Parti si danno atto che intendono rinnovare il contratto collettivo nazionale seguendo un percorso definito, ferme restando le decorrenze e le scadenze del prossimo ccnl;

• le Parti intendono rinnovare, con il presente accordo, la parte economica del contratto collettivo nazionale 11luglio 1999, nel rispetto del Protocollo 23 luglio 1993,

si conviene:

1. Gli incrementi retributivi per il biennio 2002-2003 si applicheranno secondo le seguenti percentuali sulle tabelle, sugli assegni ad personam derivanti dalla ristrutturazione tabellare, sulla voce “ex premio di rendimento” per la quota che in origine era variabile e sulle indennità riportate nella tabella allegata al presente accordo:

– 1,8% dal 1 marzo 2002;
– 0,8% dal 1 giugno 2002;
– 1,2% dal 1 novembre 2002;
– 0,8% dal 1 febbraio 2003;
– 0,8% dal 1 agosto 2003.

Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° marzo 2002 e la data di stipulazione del presente accordo, gli effetti economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.

2. Si conviene altresÌ:

a) di avviare un confronto sulle principali linee evolutive del sistema bancario italiano, al fine di individuare in un apposito Protocollo comuni impegni ed obiettivi, coerenti con uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;

b) di esaminare, con l’intento di risolvere con una interpretazione congiunta, i problemi applicativi relativi al ccnl 11luglio 1999, riferiti a:

– quadri direttivi — prestazione lavorativa (autogestione, autocertificazione, remunerazione) — ruoli chiave — verifica applicazione procedure;

– formazione, sviluppo professionale, sistema di valutazione; ruolo e prospettive di Enbicredito;

– banca delle ore — effettiva esigibilità;

c) di procedere, secondo quanto previsto dal Protocollo in calce al ccnl 11luglio 1999, alla revisione della disciplina delle agibilità sindacali, ferma l’esigenza di un ridimensionamento dei connessi oneri sulle aziende, esaminando — in tale ambito —anche i temi delle assemblee nelle unità produttive minori e delle Convenzioni 18 giugno 1970 (ABI) e 24 giugno 1970 (ex ACRI) per i diritti e le relazioni sindacali, tenendo conto dell’evoluzione organizzativa del sistema creditizio;

d) di ricercare soluzioni condivise sulle materie individuate dall’appendice 2 del predetto ccnl e degli artt. 2, 3, 24 e della norma transitoria in calce all’art. 26:

– previdenza e assistenza;
– promotori finanziari;
– azionariato dei dipendenti;
– commissione nazionale per la sicurezza;
– inquadramento del personale;
– legge 8 marzo 2000, n. 53 e Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
– lavoro a tempo parziale;
– inquadramenti presso i servizi di elaborazione dati;
– indicatori di “pre-crisi”;
– contratti complementari;
– contratti di apprendistato.

Le Parti esamineranno altresÌ le problematiche connesse all’applicazione della normativa contrattuale nazionale sul sistema incentivante.

Le Parti stipulanti convengono che i temi identificati nelle quattro aree di confronto saranno definiti entro e non oltre il 15 luglio 2002.

A tal fine si impegnano a monitorare costantemente l’andamento complessivo del lavoro svolto e a rendersi disponibili per una proficua ed intensa fase di definizione di quanto richiamato nel presente accordo.

Ai sensi dell’art. 23 del ccnl 11luglio 1999 resta comune impegno delle Parti stipulanti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale nazionale.

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