“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

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“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

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Accordo sulle tutele sindacali

l’ANIA e la FIBA/CISL, la FISAC/CGIL, la UIL.C.A./UIL, la FNA e lo SNFIA

Premesso

– che i principi legislativi in tema di libertà e di attività sindacale nei luoghi di lavoro rinviano alla contrattazione collettiva la definizione dei principali aspetti applicativi della medesima normativa di legge;

– che nel settore assicurativo la materia dei permessi sindacali per i lavoratori che rivestono cariche sindacali extra-aziendali aveva ricevuto un’apposita disciplina con l’accordo 26 giugno 1981, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che in tema di libertà sindacali attribuisce particolari prerogative agli organismi costituiti nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva;

– che in passato, stante l’interconnessione tra la sfera dell’attività sindacale inerente a cariche extraziendali e quella inerente a cariche aziendali, in relazione soprattutto al fenomeno del cumulo di cariche, la materia dei permessi sindacali aziendali aveva ricevuto un’apposita disciplina con l’accordo 14 settembre 1982, organica ed inscindibile rispetto a quella prevista per le tutele sindacali per attività extra-aziendale;

– che gli accordi sopracitati del 26 giugno 1981 e del 14 settembre 1982 erano stati confermati con modifiche dall’accordo 15 febbraio 1996;

– che il testo unico del 18 dicembre 1999, in recepimento degli Accordi citati in premessa, ha prorogato di fatto sia le agibilità extraziendali sia le agibilità aziendali fino al 31 gennaio 2002

tutto ciò premesso,

alla luce della rilevata necessità di procedere, prima della predetta scadenza tenendo conto di una più coerente razionalizzazione nell’attribuzione ed uso delle libertà sindacali, alla stesura del presente Accordo, che disciplina la materia delle tutele sindacali con riguardo ai permessi sindacali extra-aziendali (sezione prima) ed aziendali (sezione seconda), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, all’esercizio del diritto di assemblea ed alla composizione della delegazione sindacale aziendale (sezione terza),

si È convenuto quanto segue:

Le Premesse formano parte integrante del presente Accordo

SEZIONE PRIMA: Permessi sindacali extra-aziendali

ART. 1

La presente sezione prima dell’accordo riguarda il trattamento da praticarsi dalle Imprese di assicurazione socie dell’ANIA e dalle società controllate dalle Imprese medesime nei confronti del personale dipendente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo, il quale rivesta cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche in seno ad Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo stesso.

L’utilizzo da parte delle anzidette strutture dei permessi sindacali stabiliti dall’accordo stesso riguarda la sospensione dall’attività lavorativa del personale citato al comma precedente, comunque derivante dall’espletamento del mandato sindacale.

Al predetto personale È garantita la piena incondizionata libertà di svolgere i compiti inerenti alla carica ricoperta, entro i limiti ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2

Possono svolgere, al di fuori del monte ore previsto dai successivi artt. 5 e 6, attività sindacale inerente alla loro carica durante le ore di ufficio 5 rappresentanti di ciascuna Organizzazione, firmataria del presente accordo.

Ciascuna Organizzazione dovrà comunicare per iscritto all’ANIA, a mezzo raccomandata R.R., i nominativi di cui sopra e le disposizioni del presente articolo saranno applicabili soltanto dopo che tale comunicazione sarà pervenuta all’ANIA stessa.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a lavoratori/trici eventualmente designati a sostituire quelli il cui nominativo sia già stato comunicato, salvo che la sostituzione avvenga per impedimento di questi ultimi di durata non inferiore a 2 mesi e che la stessa sia notificata per iscritto all’ANIA con congruo preavviso.

ART. 3

I lavoratori/trici di cui all’art. 2, nonché i segretari provinciali, regionali o comprensoriali (per le OO.SS. organizzate su basi comprensoriali anziché provinciali) non possono essere trasferiti in uffici ubicati in un Comune diverso o licenziati, a meno che ricorrano gli estremi della risoluzione del rapporto di lavoro in tronco, durante il periodo di carica o nei tre mesi successivi, qualora il Ministro del lavoro, se trattasi di lavoratori/trici di cui all’art. 2, o il Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro, se trattasi di segretari provinciali o comprensoriali, su ricorso del lavoratore/trice interessato, riconosca che il provvedimento sia stato determinato dall’attività svolta dal lavoratore/trice nell’esercizio della predetta carica sindacale. Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento e sospende gli effetti di questo, fino alla decisione del Ministro o del Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro.

Rimane comunque ferma la facoltà delle Parti interessate di ricorrere all’Autorità giudiziaria in caso di contestazione tanto per il trasferimento che per il licenziamento.

ART. 4

I lavoratori/trici che rivestano cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche i quali non rientrino già tra quelli indicati dalle OO.SS. agli effetti della tutela di cui al precedente art. 2 – per l’espletamento di ogni attività connessa al loro mandato sia all’interno che all’esterno dell’azienda- possono astenersi dal prestare la loro attività lavorativa usufruendo di permessi retribuiti entro i limiti e secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 13.

ART. 5

I permessi possono essere fruiti nel limite massimo complessivo annuale che si determina – per ciascuna Organizzazione e con periodicità biennale – in ragione di 4 ore e 15 minuti per ciascuno dei lavoratori/trici del settore dipendenti dalle Imprese, come indicate al precedente art. 1 primo comma, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo, i quali risultino iscritti alle Organizzazioni medesime al 31 ottobre dell’anno precedente la decorrenza di ogni biennio.

ART. 6

Nei confronti delle Organizzazioni Sindacali che alla data predetta si caratterizzino per il concorso dei seguenti requisiti:

a) abbiano una consistenza numerica, accertata ai sensi del precedente articolo, superiore a n. 1300 iscritti;

b) abbiano iscritti in almeno 15 Imprese socie dell’ANIA;

c) siano organizzate sulla base di Organismi territoriali in almeno 10 province o comprensori (per le OO.SS. organizzate su basi comprensoriali anziché provinciali);

1) le disposizioni di cui all’art. 2 si applicano ad ulteriori 10 rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale, firmataria del presente accordo.

2) il monte ore annuale di permessi retribuiti di cui all’art. 5 va incrementato con le seguenti ulteriori misure:

– per i primi 500 iscritti: 10 ore e 45 minuti annui per ciascun iscritto;

– oltre i 500 fino a 1500 iscritti: 7 ore e 45 minuti annui per ciascun iscritto oltre i 500;

– oltre i 1500 fino a 3000 iscritti: 5 ore annue per ciascun iscritto oltre i 1500;

– oltre i 3000 iscritti: 4 ore e 30 minuti annui per ciascun iscritto oltre i 3000.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 5 e 6, il numero dei lavoratori/trici da considerarsi iscritti a ciascuna delle Organizzazioni firmatarie si determina esclusivamente sulla base del numero complessivo delle deleghe per la esazione dei contributi sindacali che risultino rilasciate a ciascuna impresa in favore dell’Organizzazione medesima alla predetta data del 31 ottobre.

Entro il 30 novembre l’ANIA comunicherà – sulla base dei dati forniti dalle Imprese associate – a ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori/trici il numero complessivo delle deleghe degli iscritti alla Organizzazione Sindacale medesima.

In relazione a quanto sopra, ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori/trici si riserva di effettuare eventuali riscontri dei propri iscritti direttamente presso le singole Imprese sulla base delle deleghe depositate per l’esazione dei contributi.

Nota a verbale n° 1 – A parziale deroga di quanto previsto al punto 1) del presente articolo, le OO.SS. potranno comunicare all’ANIA all’inizio di ogni anno l’eventuale trasformazione in utilizzo in cedole dei permessi spettanti ai rappresentanti di cui al punto 1) nella misura massima di uno e per quanto riguarda lo SNFIA nella misura massima di tre.

Nota a verbale n°2 – La previsione di cui al punto 2) dell’articolo 6 non trova applicazione nei confronti dello SNFIA.

Peraltro, al fine di coordinare le agibilità sindacali in atto nel settore assicurativo con la previsione di cui all’art. 6, punto 2), dopo la fase di avvio del presente accordo ANIA e SNFIA si impegnano ad una verifica del meccanismo indicato entro il 30 giugno 2003.

Tale verifica sarà inoltre finalizzata a definire nel rispetto del principio di non discriminazione tra le OO.SS., firmatarie del presente accordo, eventuali ulteriori agibilità sindacali.

ART. 7

I dirigenti sindacali indicati negli artt. 2 e 6 non potranno essere nominati in misura superiore a due per ciascuna organizzazione sindacale nelle imprese fino a 1000 dipendenti e superiore a tre nelle imprese con più di 1000 dipendenti.

ART. 8

Non sono computabili nel monte ore di cui agli artt. 5 e 6:

a) i permessi retribuiti concessi ai lavoratori/trici che rivestano cariche sindacali a livello nazionale per la partecipazione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e agli incontri con l’ANIA di cui all’allegato 5 al protocollo d’intesa 15 giugno 1980, nel limite di 5 lavoratori/trici per ciascuna Organizzazione Sindacale;

b) i permessi retribuiti concessi ai lavoratori/trici che rivestano cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche per la partecipazione agli incontri delle delegazioni nelle trattative per la contrattazione aziendale prevista dai contratti collettivi nazionali, nel limite di 2 lavoratori/trici per ciascuna Organizzazione Sindacale.

I nominativi dei lavoratori/trici designati a fruire dei permessi di cui al comma che precede devono essere, a cura delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza, notificati per iscritto all’ANIA, di norma in via preventiva, la quale provvederà a darne comunicazione alle Imprese dalle quali dipendono i lavoratori/trici interessati.

Ai rappresentanti delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, viene attribuito un monte ore complessivo annuo, per ciascuna delle predette OO.SS., di n° 40 ore di permesso retribuito da fruire nell’ambito delle procedure di confronto sindacale relative a gruppi di imprese.

ART. 9

Il monte ore di permessi di cui agli artt. 5 e 6 viene ripartito annualmente (per il periodo 1.2./31.1) a cura di ciascuna Organizzazione Sindacale fra le proprie strutture a livello nazionale e nell’ambito di ciascuna regione.

Ciascuna Organizzazione Sindacale comunicherà all’ANIA entro il 31 dicembre dell’anno di pertinenza i dati relativi alla ripartizione di cui al comma precedente (da indicarsi in ore intere), dati che non potranno essere modificati per la durata dell’anno stesso.

Nella stessa occasione le OO.SS. dovranno comunicare all’ANIA i nominativi dei lavoratori/trici di cui all’art. 4, evidenziando quelli eventualmente designati a usufruire in via continuativa dei permessi retribuiti, anche qualora si tratti di assenze parziali dal servizio, nonché eventuali variazioni successive. Tali comunicazioni esplicheranno i loro effetti solo a far tempo dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell’ANIA.

Dichiarazione a verbale – Qualora sulla ripartizione come sopra determinata da ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori/trici l’ANIA sollevasse osservazioni, l’Organizzazione Sindacale interessata le prenderà in esame e deciderà in merito tenendo conto di quanto prospettato dall’ANIA stessa.

ART. 10

Entro il 15 gennaio dell’anno successivo l’ANIA consegnerà alle Segreterie nazionali di ciascuna delle Organizzazioni firmatarie un numero di cedole orarie di permesso pari al numero complessivo delle ore annualmente spettanti ai sensi degli artt. 5 e 6.

Dette cedole, le cui caratteristiche vengono separatamente definite dalle Parti, sono predisposte a cura dell’ANIA in conformità ai dati risultanti dalla ripartizione del monte ore permessi effettuata ai sensi dell’art. 8.

ART. 11

Il lavoratore/trice che riveste una delle cariche di cui all’art. 4 e che intende fruire di permesso retribuito in applicazione di quanto previsto dal presente accordo, È tenuto a comunicarlo per iscritto all’Impresa da cui dipende con un preavviso di norma di almeno una giornata lavorativa e a consegnare alla stessa – contestualmente o, comunque non oltre 48 ore dal rientro – la quantità di cedole di cui al precedente art. 10 corrispondente alla durata del permesso.

I lavoratori/trici designati ad usufruire in via continuativa di permessi retribuiti di cui all’art. 9, terzo comma, devono – mese per mese – consegnare le cedole relative ai permessi usufruiti entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di pertinenza.

La durata del permesso non può essere inferiore ad un’ora; le frazioni eccedenti non possono essere inferiori a 15 minuti.

Le cedole consegnate all’Impresa debbono essere annullate a cura della stessa ed in nessun caso possono essere restituite.

Le cedole eventualmente non utilizzate nel corso dell’anno di pertinenza non possono essere utilizzate negli anni successivi, salvo quanto previsto al protocollo aggiuntivo relativo ai Congressi.

ART. 12

Al lavoratore/trice che riveste una delle cariche di cui all’art. 4, possono anche essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti.

La relativa richiesta va rivolta alla Direzione aziendale competente, per il tramite della Segreteria delle strutture sindacali di appartenenza, con un preavviso di almeno una giornata lavorativa.

ART. 13

Nell’intento di realizzare un’equa ripartizione tra le imprese degli oneri dei permessi di cui agli artt. 5 e 6, le Organizzazioni Sindacali procureranno di evitare la concentrazione di richieste di tali permessi in singole Imprese ed in particolare in quelle con meno di 500 dipendenti, nonché nelle unità organizzative con meno di 20 addetti.

Qualora in una azienda, l’utilizzo dei permessi sindacali, complessivamente tra tutte le organizzazioni sindacali, risultasse significativamente superiore rispetto alla situazione media di mercato, le Parti, su richiesta dell’impresa interessata, si incontreranno per esaminare il caso di specie e ricercare una soluzione coerente con le indicazioni precedenti ed adeguata per incidere sull’eccedenza.

Le Organizzazioni Sindacali procureranno anche di evitare la concentrazione di richieste dei permessi sindacali in uffici numericamente ristretti. Al riguardo, se trattasi di unità organizzative sino a quattro dipendenti, possono essere utilizzati permessi sindacali soltanto in via saltuaria ed in misura tale da non pregiudicare la regolarità del servizio e previo adeguato preavviso.

Qualora sorgessero dubbi in relazione all’applicazione della disposizione di cui al comma precedente, le Parti, su richiesta dell’impresa interessata, si incontreranno per esaminare il caso di specie e ricercare una soluzione ad essa conforme.

ART. 14

Le parti concordano di costituire un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di seguire l’applicazione del presente accordo con particolare riguardo alle situazioni di cui al 2° comma dell’art. 13, nonché di esaminare le problematiche che fossero evidenziate dalle parti stesse in relazione all’applicazione dell’accordo stesso.

ART. 15

Ai lavoratori/trici che possono – in forza del presente accordo e nei limiti in esso indicati – astenersi dal prestare la propria attività lavorativa, compete per tutto il tempo di astensione dal lavoro il normale trattamento economico.

SEZIONE SECONDA: Permessi sindacali aziendali

ART. 1

La presente sezione seconda dell’accordo riguarda il trattamento da praticarsi dalle Imprese di assicurazione socie dell’ANIA e dalle società controllate dalle Imprese medesime nei confronti del personale dipendente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo, i quali siano componenti delle R.S.A., di cui all’ art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, di Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

ART. 2

Presso l’unità produttiva possono essere costituite R.S.A. ad iniziativa dei lavoratori iscritti ad una medesima Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, in base a quanto previsto dall’art.19 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

I componenti delle R.S.A. costituite come sopra, con la carica di dirigente o non, per l’espletamento dei propri compiti, sia all’interno che all’esterno dell’Azienda, potranno astenersi dal prestare la loro attività lavorativa usufruendo di permessi retribuiti che non potranno superare globalmente, per ciascuna R.S.A.:

a nelle unità produttive fino a 200 dipendenti un monte ore annuo pari a 1 ora per ciascuno dei dipendenti dell’unità produttiva cui si riferisce la R.S.A. per i quali la stessa R.S.A. È organizzata ;

b nelle unità produttive oltre i 200 dipendenti un monte ore annuo pari a quanto stabilito dall’art. 23 comma 2 lett. b) e c) e comma 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 solo nel caso in cui la RSA costituita ha un numero inferiore a 5 lavoratori iscritti per i quali la stessa R.S.A. È organizzata. Nel caso in cui la R.S.A. sia costituita da un numero pari o superiore ai 5 iscritti il monte ore di riferimento È quello di cui alla precedente lett. a.

Qualora nella stessa Azienda siano costituite più R.S.A. nell’ambito della stessa Organizzazione Sindacale e sia istituito un organo di coordinamento delle stesse, in aggiunta al monte ore previsto al comma precedente, viene riconosciuto complessivamente per ciascuna R.S.A. un numero di ore di permessi retribuiti, da utilizzarsi esclusivamente per la partecipazione alle riunioni dell’organo di coordinamento, pari a:

– 24 ore all’anno per le Imprese sino a 200 dipendenti;

– 32 ore all’anno per le Imprese da 201 sino a 600 dipendenti;

– 40 ore all’anno per le Imprese con oltre 600 dipendenti.

Nota a verbale – per lo SNFIA, in deroga alla previsione di cui al comma 2 lett. b, il numero di lavoratori iscritti per i quali la stessa R.S.A. È organizzata idoneo a garantire il monte ore di cui alla lett. a dovrà essere non inferiore a tre.

ART. 3

Nelle unità produttive con più di 200 dipendenti nei confronti delle R.S.A. delle Organizzazioni Sindacali che si caratterizzano per il concorso dei seguenti requisiti:

1. abbiano una consistenza numerica, accertata sulla base delle deleghe rilasciate alle Imprese, superiore a n. 1300 iscritti;

2. abbiano iscritti in almeno 15 Imprese socie dell’ANIA;

3. siano organizzate sulla base di organismi territoriali in almeno 10 province o comprensori (per le OO.SS. organizzate su basi comprensoriali anziché provinciali);

4. siano costituite con un numero di lavoratori iscritti pari o superiore a 5, come indicato al precedente art. 2, secondo comma lett. b;

il monte ore di permessi retribuiti di cui all’art. 2 , secondo comma lett. b, va incrementato con un ulteriore numero di permessi retribuiti pari a:

– nelle unità produttive che occupano da 201 fino a 600 dipendenti: 15 minuti per ogni dipendente dell’unità produttiva stessa;

– nelle unità produttive che occupano oltre 600 dipendenti: 25 minuti per ogni dipendente dell’unità produttiva stessa.

ART. 4

Agli effetti del presente accordo, per anno si intende il periodo 1° febbraio – 31 gennaio.

I permessi retribuiti non utilizzati nel corso dell’anno di pertinenza non potranno in alcun modo essere utilizzati negli anni successivi.

ART. 5

Il monte ore si determina con cadenza biennale prendendo in considerazione, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 2 e 3, i dati risultanti alla data del 31 ottobre dell’anno precedente la decorrenza di ogni biennio.

ART. 6

Non sono computabili nel monte ore di cui agli artt. 2 e 3 i permessi retribuiti fruiti dai componenti la delegazione sindacale aziendale, come individuata nella sezione terza lett. C, primo comma lett. a, b, c, per la partecipazione alle trattative per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali ed agli incontri con l’ANIA previsti dall’allegato 5 al protocollo d’intesa 15 giugno 1980.

Non sono altresÌ computabili nel monte ore di cui agli artt. 2 e 3 i permessi retribuiti per la partecipazione agli incontri con la Direzione, quando detti incontri avvengano su iniziativa della Direzione stessa, nel limite di due dirigenti per ciascuna r.s.a.

Ai rappresentanti aziendali delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, viene attribuito un monte ore complessivo annuo, per ciascuna delle predette OO.SS., di n° 40 ore di permesso retribuito da fruire nell’ambito delle procedure di confronto sindacale relative a gruppi di imprese.

I nominativi dei lavoratori/trici designati a fruire dei permessi di cui al comma che precede devono essere, a cura delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza, notificati per iscritto alla Direzione stessa.

ART. 7

I nominativi dei dirigenti delle R.S.A., determinati secondo i criteri di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dei componenti delle R.S.A. nonché i nominativi dei segretari degli organi di coordinamento e le relative variazioni dovranno essere comunicati alla Direzione competente dell’Impresa mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano.

La segnalazione di cui sopra esplica i suoi effetti dalla data in cui risulta pervenuta alla Direzione competente la relativa lettera.

ART. 8

Le Organizzazioni Sindacali procureranno di evitare la concentrazione di richieste di permessi nelle unità organizzative con meno di 20 addetti.

ART. 9

Per usufruire dei permessi di cui al presente accordo, i componenti delle R.S.A. nonché i componenti della delegazione sindacale aziendale che ne abbiano diritto dovranno darne preavviso all’Impresa, di norma 24 ore prima, e firmare un’apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

ART. 10

I componenti delle R.S.A. cui spettano le tutele di cui al presente accordo i quali ricoprano anche cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche disciplinate dalla Sezione Prima del presente accordo, in ogni caso di astensione dalla prestazione lavorativa per svolgere attività sindacale sia all’interno che all’esterno dell’Azienda hanno comunque l’obbligo, nel darne preavviso secondo le forme stabilite, di specificare se l’astensione stessa debba imputarsi alla carica sindacale aziendale o a quella extra aziendale.

ART. 11

Fermo quanto disposto dall’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori/trici operanti nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti verranno complessivamente conteggiati agli effetti della determinazione del monte ore di competenza della r.s.a. della sede dell’Impresa o di altra r.s.a. eventualmente stabilita in sede aziendale in relazione a particolari realtà organizzative aziendali e potranno essere nominati tra i dirigenti o i componenti della stessa.

SEZIONE TERZA

La presente sezione terza dell’accordo riguarda il trattamento da praticarsi dalle Imprese di assicurazione socie dell’ANIA e dalle società controllate dalle Imprese medesime nei confronti del personale dipendente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo:

A. Rappresentanze sindacali aziendali

ART. 1

Ferma restando l’osservanza delle vigenti norme di legge in materia di R.S.A. e della prassi di categoria, le OO.SS. firmatarie del presente accordo si attiveranno affinché le R.S.A. siano costituite, presso l’unità produttiva di riferimento, da un numero di lavoratori iscritti ad una medesima organizzazione sindacale in numero non inferiore a due.

Ove nell’ambito di una stessa Impresa risultino costituite, ai sensi del precedente comma, più R.S.A. appartenenti ad una medesima Organizzazione sindacale, le rappresentanze stesse possono istituire l’organo di coordinamento di cui all’art. 2 comma 3 della Sezione seconda.

Ad ogni effetto previsto dal presente Accordo, l’avvenuta costituzione di una R.S.A. nonché dell’organo di coordinamento di più rappresentanze ai sensi dei precedenti comma, deve essere comunicata, per il tramite dell’Organizzazione sindacale di appartenenza alla Direzione dell’Impresa mediante lettera raccomandata a. r.

B. Assemblee del personale

ART. 1

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nei singoli luoghi di lavoro in cui prestano la loro opera, al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.

Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi in servizio nel singolo luogo di lavoro – sono promosse singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie d’interesse sindacale, nonché su materie attinenti al rapporto di lavoro.

La convocazione, la sede e l’orario delle riunioni di cui al comma che precede sono comunicati da parte dell’organismo sindacale promotore alla direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 24 ore. In casi urgenti, tale preavviso può essere abbreviato dandone informativa alla direzione aziendale competente.

Gli organismi sindacali promotori provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori secondo le prassi in atto.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali promotrici delle assemblee sono tenuti a curare il regolare e corretto andamento delle assemblee.

Per quanto precede restano ferme le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo.

ART. 2

Alle riunioni di cui al precedente articolo possono partecipare un numero di dirigenti sindacali esterni per ciascuna OO.SS., firmataria del presente accordo, facenti parte degli organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle medesime Organizzazioni sindacali, che abbiano propri iscritti nell’Azienda, nelle misure indicate nella successiva lettera C, punti a, b, c della presente sezione.

La partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria È anch’essa comunicata con 24 ore di preavviso alla Direzione aziendale competente.

C. Delegazione Sindacale

Nell’ambito delle attività sindacali collettive in ambito aziendale, le OO.SS. si impegnano su quanto segue:

a) nelle aziende fino a 500 dipendenti la Delegazione sindacale È costituita di regola da non più di n° 2 dirigenti o componenti la R.S.A. per ciascuna organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo;

b) nelle aziende da 501 e fino a 800 dipendenti la Delegazione sindacale È costituita di regola da non più di n° 3 dirigenti o componenti la R.S.A. per ciascuna organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo;

c) nelle aziende oltre gli 800 dipendenti la Delegazione sindacale È costituita di regola da non più di n° 4 dirigenti o componenti la R.S.A. per ciascuna organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo.

Le R.S.A. di ciascuna OO.SS. firmataria dei C.I.A. hanno facoltà in casi particolari di integrare la delegazione sindacale, come descritta ai precedenti punti a, b, c, di regola con non più di un dirigente sindacale delle strutture territoriali ai vari livelli di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il CCNL vigente.

Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che:

§ nell’ambito delle procedure di confronto sindacale che non interessano la totalità delle imprese, facenti parte di un unico gruppo assicurativo, le OO.SS. procureranno di formare una rappresentanza sindacale composta da un numero complessivo di dirigenti sindacali non superiore a quello corrispondente a n° 2 dirigenti sindacali per ciascuna impresa facente parte del gruppo medesimo ed interessata dal confronto;

§ nell’ambito delle procedure di confronto sindacale che interessano la totalità delle imprese, facenti parte di un unico gruppo assicurativo, le OO.SS. si adopereranno, d’intesa con l’impresa capogruppo, per evitare una forte concentrazione di presenze nell’ambito degli incontri di gruppo.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo impegna le Imprese socie dell’ANIA e le società controllate dalle Imprese medesime relativamente al personale dipendente il cui rapporto di lavoro È disciplinato dal contratto collettivo nazionale del settore assicurativo.

Il presente accordo, sottoscritto anche con riguardo alla disciplina contenuta negli artt. 19, 20, 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sostituisce eventuali prassi ed usi aziendali in atto, e costituisce un’organica disciplina di tutta la materia relativa alle tutele e non può comunque essere derogata dai destinatari della stessa.

La scadenza, la disdetta o l’eventuale rinnovo del presente accordo coincideranno con quelli che verranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL, parte normativa, del 18.12.1999.

Il presente accordo costituisce allegato del CCNL.

Nota a verbale – Le Parti stipulanti si danno atto che l’efficacia del presente accordo resta subordinata all’approvazione dei rispettivi organi deliberanti.

Protocollo aggiuntivo

PERMESSI PER I DELEGATI
AI CONGRESSI NAZIONALI E PERIFERICI
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI/TRICI

In caso di congressi nazionali o periferici delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, i lavoratori/trici delegati a detti congressi che rivestano cariche sindacali di cui all’art. 4, sezione prima, del citato accordo potranno avvalersi – per la partecipazione ai congressi stessi – delle cedole di permesso retribuito assegnate al Sindacato di appartenenza ai sensi e per gli effetti del già citato accordo.

Qualora fossero delegati ai congressi lavoratori/trici che non ricoprono cariche di cui all’art. 4, sezione prima, del presente accordo, le Imprese, in deroga a quanto disposto dall’accordo medesimo, consentiranno anche a costoro – per la partecipazione ai congressi stessi – di avvalersi delle cedole di permesso retribuito assegnate ai Sindacati di appartenenza ai sensi e per gli effetti del già citato accordo. La concessione di tali permessi avverrà su presentazione del corrispondente numero di cedole.

Eccezionalmente, in deroga a quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 11 della sezione prima del presente accordo, potranno essere utilizzate – esclusivamente per la partecipazione ai congressi – cedole di competenza del biennio immediatamente precedente a quello del congresso che non siano state utilizzate. La concessione di tali permessi avverrà su presentazione del corrispondente numero di cedole.

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