“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

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Protocollo intesa con ANAGINA

Il giorno 10 Febbraio 2001 fra

– ANAGINA e

– FISAC-CGIL
– FIBA-CISL
– FISAC-CGIL
– UIL C.A.
– FNA-SNAGI

Premesso che

· l’ ANAGINA, ha ribadito alle OO.SS.l’impegno di adoperarsi affinché eventuali processi riorganizzativi, definiti dalle Mandanti siano comunque caratterizzati dalla tutela del sistema operativo della rete di vendita, con le specificità che caratterizzano il modello INA-ASSITALIA;

· le preoccupazioni dei lavoratori riguardo alle possibili ricadute occupazionali, possono ritenersi superate in un prospettato quadro di sviluppo e di crescita .occupazionale, anche tenuto conto della conferma di ANAGINA che la politica di gestione delle Agenzie si svilupperà nella tutela dei livelli occupazionali;

· l’ ANAGINA e le OO.SS. auspicano che le decorse esperienze suggeriscano l’ opportunità per il futuro di un coinvolgimento delle parti nei processi di ristrutturazione, che consenta loro di fornire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ogni possibile e fattivo contributo, nell’ottica del generale interesse del mantenimento degli equilibri strutturali ed economici delle Agenzie Generali e della salvaguardia dei livelli occupazionali.

*****

Tutto ciò premesso e convenuto, le Parti, con riferimento alle preannunciate ristrutturazioni delle Agenzie Generali di Genova e Napoli concordano che, ove a seguito di dette ristrutturazioni consegua per i lavoratori da esse dipendenti la perdita della tutela reale ex art.18 L.3oono, come modificato dall’art.2, L.I08/90, la stessa tutela resti garantita dovendosi essa intendere ricompresa tra gli effetti dell’ultrattività del CCNL del 5/5/1995, nei termini previsti al punto 4 del presente protocollo. L’ANAGINA comunque, in coerenza con quanto riportato nella premessa del presente Protocollo d’Intesa, si impegna ad intervenire sia in queste che in altre realtà, allorché il venir meno dei presupposti dimensionali, per effetto di analoghi eventi, possa recare concreto pregiudizio ai lavoratori interessati, al fine di applicare soluzioni negoziali per la conferma, occorrendo, della tutela in questione.

Le Parti, inoltre, concordano che:

1. Salvo quanto disposto ai successivi punti 3, 4 e 5 a decorrere dalla data di stipula del presente protocollo d’intesa per il personale” dipendente di tutte le Agenzie Generali INA-ASSITALIA, troverà applicazione la disciplina collettiva del CCNL medio-piccole Agenzie Generali lNA:-ASSITALlA e successive modificazioni, sia rispetto alla parte normativa che a quella economica.

2. Il trattamento economico dei dipendenti a tempo indeterminato delle Agenzie Generali di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, nonché dell’ Agenzia Generale di Bologna, in forza alla data odierna e nominativamente elencato nell’allegato A che fa parte integrante del presente protocollo, viene adeguato nella misura come di seguito determinata e consolidato in favore degli stessi quale trattamento ad personam:

A) aumento del 4,30% sulle tabelle in vigore all’I/4/1998 con decorrenza 1/1/2001;
B) aumento dell’I,7% sulle tabelle adeguate di cui al punto a) fino al 31/3/2002.

Gli incrementi di cui sopra si intendono convenzionalmente e definitivamente determinati. A copertura del periodo dall’I/4/1998 al 31/12/2000, al personale attualmente in organico, in proporzione al servizio effettivamente prestato, verrà corrisposto un importo lordo a titolo di “una tantum”, convenzionalmente definito in L.1.300.000, parametrato al 5° livello, 6a classe. Detto importo sarà erogato in due soluzioni, di cui la prima di L.800.000 con la retribuzione del mese di Marzo 2001, e la seconda di L 500.000 con la retribuzione del mese di Ottobre 2001.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che per il personale di cui all’allegato A la rinegoziazione dei valori indicati nella suindicata tabella, nell’ambito delle future dinamiche salariali, avverrà con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23/7 /93 e sue eventuali modifiche e dunque, prima della scadenza di ogni successivo biennio, saranno effettuati i previsti incontri per gli adeguamenti rispetto agli scostamenti verificatisi fra inflazione programmata ed inflazione reale, ai sensi e per gli effetti del succitato Protocollo.

4. Per il personale di cui all’allegato A, continuerà a trovare applicazione la parte normativa del CCNL del 5/5/1995, fino a quando le parti firmatarie avranno portato a tern1ine le opportune operazioni di omogeneizzazione fra la suddetta
normativa e quella della disciplina collettiva di cui al punto 1) e comunque non oltre il 31/12/2003.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’ omogeneizzazione di cui innanzi avverrà nella salvaguardia dei diritti acquisiti dai lavoratori interessati .

5. Le contrattazioni integrative aziendali delle Agenzie Generali di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Bologna restano congela.te fino al 31 dicembre 2002.

PROTOCOLLO D’ INTESA
Il giorno 10 Febbraio 2001
fra
– ANAGINA
e

– FISAC-CGIL
– FIBA-CISL
– UIL C.A.-UIL
– FNA
– SNAGI

si conviene quanto segue

Le Parti, in esito alle intese raggiunte tra ANAGINA e le 00.88. con il protocollo 10.2.2001, in coerenza con i principi ivi enunciati, e segnatamente nella prospettiva del mantenimento dei livelli occupazionali, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro attualmente in essere presso le Agenzie Generali, raccomandano che i detti rapporti vengano confermati alle rispettive scadenze.

Al detto fine le parti stesse per favorire la trasformazione convengono che, previo accordo ai sensi degli artt. 41O e 411 c.p.c., la stessa possa avvenire mediante la conferma dei rapporti in questione con l’applicazione del CCNL Medio-Piccole- Agenzie Generali INA-ASSITALIA.

L’ANAGINA si impegna ad attivarsi in tal senso presso le Agenzie Generali interessate, affinché quanto sopra trovi attuazione per la totalità dei rapporti.

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