Forniamo alcune precisazioni a fronte delle richieste di chiarimento sull’ulteriore erogazione di 500 euro ottenuta con l’accordo di ieri.
500+500
I decreti che hanno modificato per l’anno 2022 la normativa fiscale in materia dei fringe benefit hanno definito sostanzialmente due aspetti:
- un maggiore tetto di deducibilità: da 258,23 euro a – oggi – 3.000 euro
- che nel novero dei fringe benefit siano ricomprese anche le bollette – pagate nel 2022 – per le utenze di acqua, gas e luce
A fronte delle erogazioni di 500 euro avute con il cedolino paga di settembre e di ulteriori 500 euro per effetto dell’accordo di ieri, per un totale quindi di 1.000 euro, è possibile presentare l’autocertificazione del pagamento delle bollette per le utenze domestiche. Ciò significa che si può autocertificare il pagamento di utenze fino a concorrenza di 1.000 euro. Se l’importo complessivo delle bollette sarà inferiore a 1.000 euro, la quota parte che eccede l’importo pagato sarà considerata reddito da lavoro dipendente e quindi tassato ordinariamente come stipendio.
Se oltre alle bollette ho altri fringe benefit?
Qualora oltre al pagamento delle bollette si percepiscano altri fringe benefit, il tetto di 3.000 sarà impegnato non solo dalle bollette di cui autocertificare il pagamento (nei limiti del 1.000 euro), ma anche dagli importi corrispondenti ad altri benefit. L’Azienda provvederà al calcolo della soglia di fringe benefit definita per legge (3.000 euro Decreto Aiuti quater) utilizzati da ciascun/a collega nell’anno 2022, in sede di compilazione del cedolino del mese di dicembre, tenendo conto di tutte le voci di cui è composta, ben compresi la quota interessi su mutui e prestiti dipendenti (limitatamente alla metà della differenza fra il tasso di mercato e quello agevolato) e le bollette che verranno autocertificate.
Pertanto, all’esito di tale verifica, l’Azienda non terrà in considerazione l’importo delle bollette presentate che dovessero eccedere il massimale previsto per i fringe benefit. In sostanza il calcolo e la verifica della soglia massima di fringe benefit sarà di competenza dell’Azienda. Solo a titolo di precisazione, per quanto attiene i mutui cointestati con altra/o dipendente la quota fringe degli interessi è calcolata al 50% in carico a ciascuno dei due dipendenti, invece in caso di mutui cointestati con persona non dipendente- la quota interessi fringe è totalmente in capo alla/al dipendente.
La normativa di riferimento è quella dell’art. 51 del TUIR e la Circolare di Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre, riportata anche nella sezione #People Assistenza HR > Categoria > #People – Autocertificazione per pagamento utenze domestiche.
La Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo