“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

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“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

Accordi Nazionali Credito

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Accordi Nazionali Credito

ACCORDO PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETà PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO COOPERATIVO

L’anno duemilatre, il giorno diciotto del mese di aprile.

18 APRILE 2003

In Roma, Via Adige n. 26, nei locali della sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna.

Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Banca di Credito Cooperativo di Roma, S.c. a r.l., di seguito denominata BCC di Roma o Azienda, rappresentata dalla Delegazione Aziendale composta dai Sigg.ri Massimo Micozzi Ferri, Ernesto Andreoli, Antonio Pugliese e Antonina Giannini assistita dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna, (FEDERLUS) rappresentata dal Presidente, Massimo Manara, dal Presidente del Collegio Sindacale, Mario Guerrini e dal Direttore Generale, Mauro Pastore

FABI, rappresentata da: Alessandro Violini, Andrea Bonelli, Enrico Sanguigni, Roberto Marinelli, Stefano Recchia, Anna Pizzo;

FIBA CISL, rappresentata da: Paolo Capotosti, David Milita, Marco Rosati, Angelo Palombo;

FISAC CGIL, rappresentata da: Enrico Bergamini, Leo Traversi, Maurizio Ruggini, Fabrizio Petrolini, Lionello Cirilli, Michele Manzione, Baldoni Franco;

UIL C.A., rappresentata da: Paolo Crielesi, Paola Alviano Glaviano, Reordino Roberto, Ignazio Galizia;

– vista la legge 23 dicembre 1996, n.662, art. 2 comma 28

– D.M. 27 novembre 1997, n.477;

– visto il Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2000

– vista la Circolare INPS n. 194 del 22 novembre 2000

– visto l’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 7 dicembre 2000

– visto l’art. 99 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale direttivo delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 5 giugno 1992 rinnovato con accordi del 18 luglio 1995 e del 19 febbraio 2002

– visto quanto convenuto nel verbale d’incontro del 21 marzo 2001 tra FEDERCASSE e FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.

le parti, all’esito degli incontri effettuati in data 21.10.2002, 12.11.2002, 25.11.2002, 6 – 19 e 25 marzo 2003, nonché 9 – 14 e 16 aprile 2003 nel corso dei quali È stato ampiamente esaminato il piano di ristrutturazione aziendale comunicato con lettera del 12.9.2002 ed il progetto di riorganizzazione aziendale, con l’allegato piano di formazione e addestramento, inviato con lettera del 30.9.2002, meglio definiti nel progetto di riorganizzazione del gennaio 2003, inviato con lettera del 21 febbraio 2003 nonché nel compendio integrativo del piano di riorganizzazione consegnato in data 14 aprile 2003

– hanno preso atto del piano di ristrutturazione aziendale e del progetto di riorganizzazione, per la cui realizzazione È necessario attivare tutti gli strumenti previsti nel Decreto istitutivo del Fondo di Solidarietà, con l’accesso agli interventi previsti per il finanziamento dei programmi formativi ed all’intervento straordinario per il sostegno al reddito al fine di ridurre gli esuberi derivanti dagli interventi riorganizzativi previsti nel progetto di riorganizzazione aziendale del gennaio 2003;

– hanno ritenuto esperita e conclusa la procedura prevista dall’art. 22 del C.C.N.L. per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 7 dicembre 2000 nei casi di processi di ristrutturazione aziendale comportanti esuberi di personale, nonché quella prevista dall’art. 99 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale direttivo delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 5 giugno 1992 rinnovato con accordo del 18 luglio 1995 e del 19 febbraio 2002;

– hanno preso atto che la dichiarata necessità di migliorare la produttività e l’efficienza dell’Azienda ha evidenziato, nell’ambito degli interventi organizzativi previsti, la necessità di un significativo ridimensionamento dell’organico quantificato in 79 unità nell’ambito della Direzione Centrale Area Affari, Direzione Centrale Area Marketing e Sviluppo, ivi compresa la rete delle agenzie, Direzione Centrale Area Finanza, Direzione Centrale Area Organizzazione e Sistemi, Direzione Servizi Amministrativi, Servizi e attività in staff, come definito nel richiamato progetto di riorganizzazione aziendale del gennaio 2003;

– hanno preso atto della volontà manifestata dalla BCC di Roma di procedere per i 12 mesi, decorrenti dalla data odierna, alla risoluzione degli esuberi con l’utilizzo degli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e, soltanto al termine di detto periodo di 12 mesi, ove permangano gli esuberi di procedere alla risoluzione degli stessi in forza di quanto previsto dalle norme di legge sui licenziamenti collettivi di cui alla legge 223/1991;

– hanno preso atto della circostanza che il piano di ristrutturazione È finalizzato, anche, a far fronte ad interventi che, su sollecitazione della FederLUS, l’Azienda verrà chiamata a porre in essere a salvaguardia dei depositanti, dell’occupazione, dei valori della cooperazione in relazione a crisi verificatesi nel Movimento successivamente alla data di apertura della presente procedura

tutto ciò premesso

le parti convengono quanto segue:

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1 Le parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, convengono che la BCC di Roma ricorra alle procedure previste nel Regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, affinché il Fondo stesso provveda:

2.a. in via ordinaria al finanziamento dei programmi formativi del personale – previsti nell’allegato al piano di riorganizzazione trasmesso con lettera del 30.9.2002 – ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, art. 5, lettera a), numero 1). In relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 del Comitato Amministratore del Fondo, le parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto in tema di formazione e riqualificazione del personale È strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni. La BCC di Roma comunicherà preventivamente alle OO. SS. stipulanti i programmi orari di formazione del personale in relazione ai quali chiederà l’erogazione del contributo a carico del Fondo di solidarietà in conformità a quanto previsto dall’art. 10, 1° comma, D.M. 157/2000;

2.b. in via straordinaria, ai sensi e per gli effetti del Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, art. 5 punto B, all’erogazione, nelle forme previste dal Fondo, di assegni straordinari per il sostegno al reddito nei confronti dei dipendenti in esubero.

1 I programmi formativi del personale saranno attuati con il finanziamento del Fondo di Solidarietà al fine di favorire il rinnovamento delle professionalità del personale della BCC di Roma secondo le linee tracciate nel piano richiamato e verranno realizzati in un arco temporale di 36 mesi decorrenti dalla data di approvazione da parte del Fondo stesso dell’intervento di finanziamento;

1 Il programma di esodo dei 79 dipendenti in esubero verrà realizzato, in relazione alle fasi di attuazione delle modifiche organizzative aziendali, nell’arco del biennio decorrente dalla data odierna;

1 La riduzione degli esuberi del personale verrà attuata nel seguente modo:

5.a. in una prima fase la BCC di Roma procederà, in presenza dei presupposti tecnico-operativi aziendali, ad accogliere le richieste di esodo che perverranno entro il 15.09.2003 dal personale in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità/vecchiaia, nonché dal personale in possesso di requisiti per l’accesso al fondo di solidarietà o che li maturerà entro il 31.3.2005. A tal fine l’Azienda, verificate le condizioni, informerà direttamente il personale, che in possesso dei requisiti di cui sopra, risulta destinatario del presente accordo.

L’Azienda provvederà, altresÌ, a comunicare a tutto il personale i contenuti del presente accordo ed, in base ai dati ricevuti dall’interessato, provvederà ai relativi conteggi;

5.b. nel caso in cui il numero delle richieste di esodo volontario accolte dall’Azienda risulti inferiore al numero degli esuberi, la BCC di Roma, decorsi dodici mesi dalla data odierna, utilizzerà gli strumenti previsti dalla legge e darà avvio alle procedure di cui alla legge 223/1991 per ridurre gli esuberi delle ulteriori risorse fino al raggiungimento del numero di 79 individuate dal progetto di riorganizzazione aziendale e nel presente accordo. Le parti sin d’ora si impegnano a concludere la procedura rapidamente e concordano che i lavoratori interessati alla risoluzione del rapporto di lavoro saranno individuati, a superamento ed in sostituzione integrale dei criteri previsti all’art. 5, comma 1 della legge n. 223/1991,tenendo conto delle esigenze tecnico-operative ed organizzative dell’Azienda – intendendo per tali la necessità di mantenere la copertura di alcune posizioni di elevata responsabilità, non inferiore al livello di Capo Servizio, che non troverebbero adeguata sostituzione dall’interno -, con i seguenti esclusivi criteri e priorità:

5.b.1 coloro che risultino già in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità/vecchiaia;

5.b.2. coloro che si trovino nella maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità/vecchiaia ovvero della età maggiore, ai fini dell’utilizzo del Fondo;

1 Nei confronti del personale che entro il 15 settembre 2003 accetterà la risoluzione del rapporto di lavoro ed accederà su base volontaria al Fondo di solidarietà la BCC di Roma si impegna nei seguenti termini:

– applicazione delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;

– mantenimento dell’iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale con totale onere a carico dell’Azienda per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;

– riconoscimento di un importo lordo complessivo, a ciascuno spettante, pari ai contributi al Fondo Pensione Nazionale per il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà nella misura prevista a carico dell’Azienda, maggiorato di uno 0,50%,

– riconoscimento di un ulteriore incentivo all’esodo consistente:

– 6.a) nella corresponsione di un importo pari al 50% del premio di fedeltà/anzianità nel caso in cui il diritto fosse maturato nel periodo di permanenza al Fondo;

– 6.b) nella corresponsione mensile, per tutte le mensilità erogate durante la permanenza nel Fondo, del differenziale netto tra la pensione calcolata come previsto dal Fondo stesso e quanto si andrebbe a percepire con cinque anni di contribuzione in più.

– Le provvidenze di cui ai punti 6.a e 6.b verranno erogate previa sottoscrizione di un accordo transattivo ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, cod. civ.;

6.a Nei confronti del personale che successivamente alla predetta data del 15 settembre 2003 e non oltre il 15 gennaio 2004 accetterà la risoluzione del rapporto di lavoro ed accederà su base volontaria al Fondo di solidarietà la BCC di Roma non riconoscerà incentivi e altre agevolazioni di sorta;

7 Nei confronti di coloro che, in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità/vecchiaia, presentino le proprie dimissioni entro il 15.9.2003, la BCC di Roma riconosce un incentivo all’esodo pari ad otto mensilità lorde, che verrà erogato previa sottoscrizione di un accordo transattivo ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, cod. civ.;

7 Le parti firmatarie del presente accordo confermano la volontà di procedere a verifiche periodiche semestrali inerenti l’attuazione del programma di esodo dei 79 dipendenti.

7 La BCC di Roma si impegna a non attivare, per ventiquattro mesi dalla data del presente accordo, salvo quanto previsto al precedente punto 5.b, alcuna ulteriore procedura collettiva di riduzione del proprio organico;

7 Qualora la BCC di Roma, in ipotesi di applicazione di quanto previsto nel precedente punto sub 5.b, in caso di sopravvenute esigenze tecniche, organizzative o di altra natura, si dovesse trovare nella condizione di procedere ad assunzioni, nelle varie forme previste dalle leggi e dal C.C.N.L., le parti si incontreranno per attuare tutti gli strumenti previsti;

7 Il presente atto costituisce espressa richiesta avanzata dalle parti, ciascuna di propria spettanza e competenza, al Fondo di solidarietà di porre in essere gli interventi nel presente atto stesso indicati.

Il tutto ai sensi e per gli effetti di:

– Legge 23 dicembre 1996, n.662, art. 2 comma 28;

– D.M. 27 novembre 1997, n.477;

– Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2000;

– Circolare INPS n. 194 del 22 novembre 2000;

– Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 7 dicembre 2000;

– Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale direttivo delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 5 giugno 1992 rinnovato con accordi del 18 luglio 1995 e del 19 febbraio 2002;

– Verbale d’incontro del 21 marzo 2001

– ogni e qualsiasi altro atto normativo e/o amministrativo avente comunque attinenza alla richiesta ed alla materia in oggetto.

7 Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione AGO/IVS che possano determinare conseguenze sull’applicazione dl quanto previsto nel presente accordo, le parti si impegnano a recepire quanto stabilito in materia tra la FEDERCASSE e le OO.SS.LL

FABI FIBA CISL FISAC CGIL UIL C.A.
BCC DI ROMA FEDERLUS

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