“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

Area Riservata

“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

Accordi Nazionali Credito

Condividi su

Accordi Nazionali Credito

Deliberazione Commissione di Garanzia: 01/60 Accordi ABI e FEDERCASSE (pos. 9810 e 10112) (Seduta del 31.5.2001)

Deliberazione: 01/60 Accordi ABI e FEDERCASSE (pos. 9810 e 10112)

(Seduta del 31.5.2001)

LA COMMISSIONE

su proposta della prof. Ballestrero adotta, all’unanimità, la seguente delibera:

PREMESSO

1. che nell’audizione (in data 29 marzo 2001) delle parti firmatarie dell’accordo stipulato il 23 gennaio 2001 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UILC.A, e dell’identico accordo stipulato nella stessa data tra l’ABI e le organizzazioni sindacali FASIB, SILCEA-CISAL, UGL-CREDITO, le parti stesse hanno espresso dubbi in ordine all’interpretazione dei “considerato” 12, 13, 15 e 16 della delibera 01/9 del 22 febbraio 2001 con la quale la Commissione ha valutato idoneo l’accordo anzidetto;

2. che, a seguito di tale audizione sono stati inviati dall’ABI e dalle Segreterie nazionali sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UILC.A, due promemoria nei quali le parti precisano quale fosse la effettiva volontà delle parti in ordine ai punti oggetto di considerato 12, 13, 15 e 16 della delibera 01/9 del 22 febbraio 2001;

3. che anche l’organizzazione sindacale SILCEA (firmataria con ABI di un separato accordo di identico contenuto) ha inviato una richiesta di chiarimenti interpretativi;

4. che, stante l’identità del contenuto tra l’Accordo stipulato tra la FEDERCASSE e le organizzazioni sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA e l’accordo ABI, la Commissione nella delibera 01/37 del 10.5.01 di valutazione di idoneità dell’Accordo FEDERCASSE ha richiamato la delibera 01/9 del 22 febbraio 2001 e che pertanto la presente delibera di chiarimenti costituisce parte integrante anche della delibera 01/37 del 10.5.01 di valutazione di idoneità dell’Accordo FEDERCASSE;

CONSIDERATO

che le questioni interpretative sollevate dalle parti sono rilevanti e meritano di essere chiarite, anche al fine di evitare che sorgano incertezze in fase di applicazione dell’accordo;

TENUTO CONTO

delle osservazioni formulate dalle parti, dei chiarimenti da esse forniti sia nell’audizione sia nei promemoria scritti,

PRECISA QUANTO SEGUE

1. Le parti hanno precisato l’esistenza di una prassi sindacale di proclamare scioperi nella forma del “pacchetto” complessivo di ore di astensione collettiva dal lavoro da effettuarsi in un determinato arco di tempo e hanno posto l’interrogativo se la Commissione abbia voluto affermare la contrarietà alla legge di tale prassi.

Si precisa che, richiamando il divieto di proclamazioni plurime, deducibile dalla lettera della legge (art. 2, comma 2, l. 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, nella parte in cui prevede che debba intercorrere un intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo) la Commissione (tenuto anche conto della disponibilità di servizi automatici e on line, nonché della possibilità di compiere operazioni anche presso altre banche non interessate dallo sciopero) non ha inteso né limitare a 48 ore consecutive la durata massima della singola azione di sciopero, né imporre la concentrazione di ogni singola azione di sciopero nell’arco temporale di due giornate lavorative (48 ore consecutive). Ad avviso della Commissione (che condivide il giudizio espresso dalle parti in proposito) nel caso del servizio bancario (diversamente da quanto avviene in altri servizi) la concentrazione dell’azione di sciopero in un breve arco temporale non realizza una miglior tutela dei diritti degli utenti, che possono essere invece meglio soddisfatti ove lo sciopero non determini il blocco del servizio per intere giornate.

2. A seguito delle precisazioni fornite dalle parti È stato chiarito che nel testo dell’accordo, e secondo le intenzioni delle parti, le espressioni “sciopero” e “azione di sciopero” non sono sinonime: per sciopero esse hanno inteso riferirsi ad una singola astensione collettiva dal lavoro e per azione di sciopero una unica azione che comprende più astensioni collettive. Prendendo atto della volontà delle parti e tenuto conto della prassi sindacale, che la Commissione non intende né reprimere né modificare, la Commissione chiarisce che la proclamazione di un’azione di sciopero consistente in una pluralità di astensioni collettive dal lavoro (un pacchetto di ore di astensione distribuite nell’arco di più giornate lavorative) può essere considerata legittima, in quanto di per sé non integra la violazione del divieto di proclamazioni plurime.

Un’azione di sciopero, per essere considerata “singola azione di sciopero”, deve in ogni caso presentare carattere di omogeneità, per soggetto (o soggetti) proclamanti, motivazione, livello territoriale (o articolati livelli territoriali interessati in sequenza) ed essere riconducibile ad un’unica vertenza.

Al fine di evitare di incorrere nella violazione del divieto di proclamazioni plurime, È in ogni caso necessario:

(a) che nella proclamazione di una azione di sciopero (consistente in un pacchetto di ore di astensione) siano predeterminati:

– il numero complessivo delle ore di astensione dal lavoro previste;

– le ore in cui saranno effettuate le astensioni dal lavoro e le giornate lavorative interessate da tali astensioni;

(b) che siano rispettate le “franchigie” previste dall’accordo (giornata del mercoledÌ e giorno successivo a quattro giorni consecutivi di sospensione del servizio inclusivi del sabato e della domenica);

(c) che nell’ambito di una singola azione di sciopero, ogni astensione dal lavoro non ecceda comunque la durata di 48 ore consecutive;

(d) che l’arco temporale nel quale È distribuito il “pacchetto di ore” di astensione dal lavoro che costituisce la singola azione di sciopero sia contenuto al massimo entro i 28 giorni (intervallati dalle previste “franchigie”) che intercorrono tra la data di inizio dell’azione di sciopero (dopo l’esaurimento della procedura conciliativa e decorso il preavviso di dieci giorni) e l’avvio di una nuova procedura conciliativa (per cui È fissato nell’accodo il limite di 45 giorni dopo l’avvio della precedente procedura).

3. A seguito di tali precisazioni, il “considerato” 12 va interpretato nel senso che nel medesimo art. 3 dell’accordo 23 gennaio 2001 È stabilito che ciascuna astensione collettiva dal lavoro nell’ambito di un’azione di sciopero che interessa più giornate lavorative non potrà superare le 48 ore consecutive e non potrà determinare la sospensione del servizio per più di 4 giorni consecutivi (in conformità ad un indirizzo già formulato dalla Commissione nell’interpretazione della disciplina finora in vigore). A sua volta, il considerato 13 va interpretato nel senso che dalla combinazione delle regole relative alla franchigia per la giornata di mercoledÌ, alla durata massima di ciascuna astensione collettiva dal lavoro (48 ore consecutive), ed alla garanzia che la sospensione del servizio non possa eccedere 4 giorni consecutivi, risulta assicurato un sufficiente intervallo tra le astensioni dal lavoro, poiché nell’arco di sette giorni lavorativi (dal lunedÌ al martedÌ successivo) risultano in ogni caso garantite almeno due giornate di servizio bancario pieno.

4. Ove l’organizzazione sindacale adotti come forma di azione di sciopero l’astensione dal lavoro straordinario, dovrà rispettare oltre alla regola dell’esperimento preventivo delle procedure di conciliazione, le regole del preavviso, della predeterminazione della durata, nonché delle “franchigie” previste dall’accordo. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Commissione, le regole relative alla durata massima dell’azione di sciopero non si applicano all’astensione dallo straordinario, la cui durata non può essere tuttavia tanto abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati dalla legge.

DISPONE

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Tesoro, alla Banca d’Italia, all’ABI, alle Organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UIL.CA, FASIB, SILCEA-CISAL, UGL-CREDITO.

Condividi

Accordi Nazionali Credito