“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

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“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

Accordi Nazionali Credito (fondo accompagnamento)

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Accordi Nazionali Credito (fondo accompagnamento)

Integrazione accordo Fondo accompagnamento

Il 24 gennaio 2001, in Roma

tra

l’associazione Bancaria Italiana (ABI )
e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri);
la Federazione Nazionale del Personale dell’Area Direttiva del Credito (Federdirigenticredito);
la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl);
la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (Fisac-Cgil);
il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub);
Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.);
si È convenuto quanto segue:

ART.1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del Regolamento del Fondo di solidarietà per il credito, con le modalità e criteri ivi previsti, vengono erogate anche nell’ipotesi in cui un’azienda, rientrante tra quelle individuate all’art. 2 della normativa citata come potenziali destinatarie degli interventi del Fondo medesimo:

si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normativa contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo stesso;
intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l’applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell’accordo di cui al punto 3.
ABI

FABI
FALCRI
FEDERDIRIGENTICREDITO
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
SINFUB
UILCA

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