La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2023 conformemente al disposto dell’articolo 36 del Ccnl 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2024.
La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2023, rispetto all’anno 2022, comprensivo del tasso di inflazione reale 2023 (pari a + 0,6 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
2,6% (2+0,6%) | 4,6% (4+0,6%) | 6,6% (6+0,6%) |
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:
Incremento | 2,6% | 4,6% | 6,6% |
---|---|---|---|
6°liv.ex Quadro | 240,00 | 306,00 | 382,50 |
5°liv.ex C.Ufficio | 208,00 | 265,20 | 331,50 |
4°liv. ex I cat. | 192,00 | 244,80 | 306,00 |
3°liv. ex II cat. | 176,00 | 224,40 | 280,50 |
2°liv. ex III cat. | 164,00 | 209,10 | 261,38 |
1°liv. ex III cat. | 160,00 | 204,00 | 255,00 |
Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2023, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (6,6%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,6% o 4,6%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2024.
In caso di:
Trapasso di Agenzia | come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio |
Passaggio di livello /categoria nel corso del 2023 | il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio |
Variazione dell’orario di lavoro nel corso del 2023 | il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno |
Contratto di Apprendistato | il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio |
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 6,6%.
Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.
Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.
Le Segreterie Nazionali
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