“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

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Vittima di mobbing: malattia indennizzabile dall’Inail

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“Il mobbing genera un danno psichico sul lavoratore, vittima della condotta vessatoria da parte del datore di lavoro, riconducibile alla malattia indennizzabile dall’Inail”.  Ad affermarlo è una recente sentenza (20774/2018) della Corte di Cassazione, che è intervenuta sul tema fornendo una attenta valutazione della condotta di mobbing posta in essere su un dipendente da parte del datore di lavoro. La Suprema Corte, a tal proposito, ricorda che in tali contesti non bisogna tenere in considerazione soltanto del rischio specifico insito nello svolgimento del rapporto di lavoro, ma anche di tutti i rischi specifici impropri ad esso collegato.

Il caso riguarda un contenzioso insorto tra l’Inail e l’erede di un uomo vittima di mobbing. In particolare il Lavoratore, in seguito deceduto nel corso del giudizio di primo grado, lavorava presso una biblioteca di una struttura universitaria. Egli lamentava di subire continui atti vessatori da parte della datrice di lavoro, fintanto il de cuius ha avanzato la richiesta di riconoscimento della natura professionale della malattia.

La richiesta era stata respinta sia dal Tribunale che in sede di appello. I giudici del merito avevano ritenuto la malattia non tutelabile nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail. La patologia, infatti, non derivava direttamente dalle lavorazioni previste dalla normativa, bensì da situazioni di costrittività organizzativa, come il mobbing.

Avverso la decisione dei giudici, l’erede del lavoratore deceduto ha proposto ricorso per Cassazione. Gli Ermellini della Suprema Corte hanno totalmente ribaltato i giudizi in primo e secondo grado. La motivazione principale che ha portato la Corte di Cassazione a dare ragione al lavoratore deceduto sta nel fatto che i giudici nelle pronunce precedenti non hanno tenuto conto del vigente concetto di rischio tutelato ex art. 1 del T.U. 1124/1965. In particolare, in tema di assicurazione sociale non rileva solamente il rischio specifico proprio della lavorazione, quanto anche il c.d. “rischio specifico improprio”, ovvero quel rischio che non è strettamente insito nell’atto materiale della prestazione, ma è collegato con la prestazione stessa.

In conclusione, la Suprema Corte ha quindi affermato che sono indennizzabili tutte le malattie fisiche o psichiche la cui origine debba essere ricondotta al lavoro o alle modalità con le quali esso si esplica. Infatti, “il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni” e la sottopone a rischi che rilevano sia per la sfera fisica che per quella psichica. Di conseguenza, “ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL”. Il tutto “anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati”. Tra queste rientra pertanto anche quella derivante da mobbing.

Simona Cambiati

Segretaria Organizzativa Uilca

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