Il Ccnl prevede che la banca attribuisca annualmente alla lavoratrice/al lavoratore, a mezzo comunicazione scritta ed accompagnato da una sintetica motivazione, il giudizio professionale complessivo, entro il primo quadrimestre dell’anno.
Il Ccnl stabilisce nel contempo che la lavoratrice/il lavoratore debba periodicamente, nel corso dell’anno di riferimento, essere informata/o circa il merito della sua valutazione. Il colloquio è l’occasione formale per discutere insieme sulle prestazioni, sullo sviluppo professionale, sulle opportunità di formazione e per chiedere chiarimenti. Il mancato raggiungimento di obiettivi quantitativi non può essere motivo per una valutazione negativa.
La conferma della scheda non significa condivisione del giudizio professionale; è sempre possibile ricorrere contro la valutazione, secondo quanto previsto dall’art. 80 del CCNL, comma 6 e 7, novellato con l’accordo di rinnovo di novembre 2024, che prevede:
• Il lavoratore/la lavoratrice che ritenga il giudizio professionale non corrispondente alla prestazione può presentare ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/la lavoratrice può farsi assistere da un dirigente sindacale dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
• L’impresa, sentito il lavoratore/la lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
A tale proposito nel file pdf, è possibile trovare il fac-simile del modulo da utilizzare per la presentazione del ricorso.
RR.SS.AA. Coordinamenti Aziendali Volksbank
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA – UNISIN